
Articolo 1 - Nome e sede
1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro “Rosa per la Vita - Onlus” con sede legale in Roma, Viale Appio Claudio 289.
2. L'Associazione “Rosa per la Vita - Onlus” si conforma con il presente Statuto alle leggi e ai regolamenti in vigore degli organi istituzionali che regolamentano le associazioni denominate ONLUS.
3. L'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è costituita per una durata illimitata.
Articolo 2 - Scopo
1. L'Associazione “Rosa per la Vita - Onlus”, non ha scopo di lucro, prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale a favore delle donne colpite da tumore in particolare nel campo della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica, dell’assistenza sociale e socio sanitaria, del volontariato, del tempo libero e ha lo scopo di:
- Realizzare attività di sostegno e gruppi di mutuo aiuto per le donne colpite da tumore;
- Organizzare squadre di Dragon Boat su tutto il territorio nazionale per dare la possibilità alle donne operate al seno di praticare uno sport utile e portare un messaggio di speranza a tutte le donne colpite da tumore;
- Sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi delle donne colpite da tumore;
- Essere di riferimento per tutte le famiglie toccate da questo problema;
- Contribuire a sostenere la ricerca sulle cure e sui possibili trattamenti;
- Facilitare gli scambi di informazione con associazioni, enti, strutture pubbliche e private per sviluppare la cooperazione a livello nazionale ed internazionale;
- Organizzare, sviluppare e diffondere un sistema di comunicazione e di informazione tra le donne colpite da tumore e tra i loro familiari;
- Promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, servizi di orientamento ed allestire opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
- Offrire servizi socio-sanitari, di volontariato, culturali e ricreativi agli iscritti;
- Operare per il reinserimento nel mondo del lavoro;
- Ogni altro strumento ritenuto idoneo per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Per raggiungere il proprio scopo “Rosa per la Vita - Onlus” si dota di un sito Internet e realizza campagne di informazione e sensibilizzazione mediante pubblicazioni e, principalmente, eventi sportivi delle sue squadre di Dragon Boat.
3. I soci possono aderire individualmente e collettivamente anche ad altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto.
Articolo 3 - Risorse
Le risorse dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” sono costituite da:
- Le quote dei soci;
- Le sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;
- I redditi relativi ai beni di proprietà dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”;
- Le eventuali donazioni o lasciti;
- Le eventuali collette associative;
- Qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
Articolo 4 - I soci
I Soci di “Rosa per la Vita – Onlus” si dividono in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo) e ordinari (coloro che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”).
Possono essere soci di “Rosa per la Vita – Onlus” tutti coloro che effettuano la richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarano di condividere le finalità dello Statuto e di voler prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito.
L’ammissione obbliga l’associato all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere degli organi sociali ed al versamento della quota sociale annuale.
L’entità della quota sociale viene fissata annualmente dall’Assemblea dei soci.
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” in qualsiasi momento indirizzando le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.
I soci decadono il 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale non hanno versato la quota associativa prevista.
La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di comportamento contrastante con gli scopi Statutari. Il socio recedente o decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote a qualunque titolo versate e senza oneri per gli stessi, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Viene prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire la effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Articolo 5 - Organi dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”
Sono organi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”:
- a) L’Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori.
Articolo 6 - L'Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal presidente dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” qualora ne facciano richiesta almeno 1/5 dei soci dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
3. In ogni caso la convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata ai soci con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Internet dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e portato a conoscenza di tutti i soci.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese con voto a maggioranza relativa, salvo casi specifici regolati dal presente statuto.
Articolo 7 - Poteri e competenze dell'assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dalla Assemblea medesima.
Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.
L’Assemblea dei Soci:
- Nomina gli altri organi dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” secondo le modalità previste dal presente statuto;
- Approva mozioni che impegnano l'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” a perseguire determinate attività;
- Discute e approva il bilancio dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” presentato dal tesoriere;
- Stabilisce l’ammontare della quota associativa;
- Emenda lo statuto;
- Decide sulla dissoluzione dell'Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove, eletti dalla Assemblea ordinaria tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:
- a) Concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- b) Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- c) Deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”;
- d) Nominare il Comitato Scientifico;
- e) Predisporre il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull’attività e il bilancio preventivo;
- f) Conferire deleghe a singoli membri del consiglio o a terzi;
- g) Nominare il Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sia nella sede della Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
L’avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno un giorno prima della riunione.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione . Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Articolo 9 - Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Assume la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, la rappresenta quindi in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.
Cura l’attuazione dei programmi dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, avvalendosi del Segretario e la sua gestione finanziaria, avvalendosi del Tesoriere.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”- dal Vice Presidente qualora sia stato nominato.
Articolo 10 - Vice-Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche nella rappresentanza legale dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” da un consigliere designato dal Consiglio. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 11 - Segretario
Il Segretario dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Al Segretario compete provvedere al tesseramento ed alla tenuta del registro degli Associati, provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, curare la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea e curare la trasmissione dei comunicati interni.
Articolo 12 -Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere dipende direttamente dal Presidente, cura la gestione finanziaria dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 13 - Revisori
La gestione dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per un triennio dall’assemblea degli associati.
I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.
Articolo 14 - Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell’esercizio successivo.
L’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell’esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”.
Poiché l’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l’utilizzo nell’attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
Articolo 15 - Approvazione dei bilanci
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione della Assemblea entro la fine dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus” almeno quindici giorni prima della assemblea, e può essere consultato da ogni socio.
Articolo 16 - Modifica dello Statuto -
Scioglimento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento dell’Associazione “Rosa per la Vita – Onlus”, l’Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà a quali organizzazioni di volontariato devolvere i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, prevedendo l’obbligo di devolverli ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, della Legge n°662 del 23/12/1996 (organismo istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Registrato a Roma all'anagrafe unica delle Onlus il 15/9/2006



